Art. 79
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[1]Funzionamento
[3]La commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita'. Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione esperti di particolare competenza nonche' i rappresentanti di altre amministrazioni interessate. Il servizio di segreteria e' disimpegnato da funzionari dell'ispettorato delle assicurazioni private.
Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 15 novembre 1994 · versione 0 su Normattiva