Art. 79

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[1]Funzionamento

[2]Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 3 Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera c)

[3]La commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita'. Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione esperti di particolare competenza nonche' i rappresentanti di altre amministrazioni interessate. Il servizio di segreteria e' disimpegnato da funzionari dell'ispettorato delle assicurazioni private.

Testo vigente dal 6 luglio 1959 al 15 novembre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art79 · fonte su Normattiva