Art. 79

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1994 al 15 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Funzionamento

[2]Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 3 Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lettera c)

[3]La commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita'. Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione esperti di particolare competenza nonche' i rappresentanti di altre amministrazioni interessate. Il servizio di segreteria e' disimpegnato da funzionari dell'ispettorato delle assicurazioni private. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608

14

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione consultiva per le assicurazioni private" di cui agli articoli 76-79 del presente provvedimento.

Testo vigente dal 15 novembre 1994 al 15 dicembre 1994 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art79 · fonte su Normattiva