Art. 112
[1](Articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, 2° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalita' e retribuzioni stabilite con deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle Facolta' o Scuole competenti approvata dal senato accademico.
[3]La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi affidati nei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza dei posti di ruolo vacanti; in tal caso la misura della retribuzione e' quella indicata nell'articolo 116, comma terzo.
[4]Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente:
- a)a liberi docenti della materia o di materie affini;
- b)a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico;
- c)a professori di ruolo di altra Facolta' o Scuola.
[5]Entro ciascuna delle predette categorie la designazione e' fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo.
[6]Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria o in altra Facolta' o Scuola, senza retribuzione, e' preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico, sempreche' la Facolta' o Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza.
[7]Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di eta'. 99
[8]L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, come modificato dalla L. 4 luglio 1950, n. 498, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di eta' di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e' stabilito in anni 70".
Testo vigente dal 9 agosto 1950, tuttora in vigore · versione 90 su Normattiva