Art. 119

[1](Art. 40, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 26, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 10, comma 1°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 7, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Il giudizio di merito sui candidati e' dato da una Commissione unica per ciascuna materia, nominata dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale e composta di tre professori o cultori della materia o di materia affine. Oltre ai tre commissari effettivi, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine della designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione. Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione dell'abilitazione siano prese a semplice maggioranza, il Ministro rimette gli atti al Consiglio superiore per il giudizio definitivo. Contro il giudizio pronunziato dalle Commissioni o dal Consiglio superiore non e' ammesso ricorso nel merito. I membri delle Commissioni durano in ufficio un biennio e non possono essere rinominati se non sia trascorso un altro biennio. Le Commissioni si riuniscono una volta all'anno in Roma nel periodo che e' stabilito con ordinanza ministeriale. Per le spese di funzionamento di dette Commissioni, i candidati sono tenuti a versare un contributo nella misura e secondo le modalita' che saranno stabilite nel regolamento generale universitario.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art119 · fonte su Normattiva