Art. 40
[1](Art. 5, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).
[2]Ai Corsi speciali di storia e di tecnica militare possono essere inscritti gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori di ingegneria con le norme stabilite negli statuti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva