Art. 129

[1](Articoli 62 e 84, comma 3°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Presso le Universita' e gli Istituti superiori prestano servizio, in relazione alle esigenze delle Facolta' e Scuole che li costituiscono, aiuti, assistenti e lettori. Tali categorie di personale sono a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto, ed il loro stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono determinati nel regolamento interno di cui all'art. 44. I provvedimenti relativi sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione, salvo le disposizioni del presente Capo. Il riparto di detto personale tra le cattedre e gli Istituti scientifici delle varie Facolta' e Scuole e' determinato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del senato accademico, udite le Facolta' e Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art129 · fonte su Normattiva