Art. 2
[2]Le spese per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati. La tabella medesima determina:
- a)le Facolta' e Scuole che costituiscono ciascuna Universita' o Istituto: e per tale parte potra' essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli articoli 20 e 24;
- b)i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potra' essere modificata che per legge.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva