Art. 2

[1](Art. 3, comma 1° e art. 66, comma 2°; R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 9, comma 2°, R. decreto 31 ottobre-1923, n. 2492 - Art. 14, commi 2°, 3° e 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 11 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Le spese per il mantenimento delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A sono a carico del bilancio dello Stato, salvo il concorso di altri Enti o privati. La tabella medesima determina:

  • a)le Facolta' e Scuole che costituiscono ciascuna Universita' o Istituto: e per tale parte potra' essere modificata per decreto Reale, in relazione alle norme contenute negli articoli 20 e 24;
  • b)i contributi a carico del bilancio dello Stato: e per tale parte non potra' essere modificata che per legge.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art2 · fonte su Normattiva