Art. 18
[2]Gli statuti delle Universita' e degli Istituti di cui alla tabella A determinano, in relazione alle disposizioni dell'art. 20, le Facolta', Scuole, Corsi e Seminari che, entro i limiti del bilancio dell'Universita' o Istituto, vengono mantenuti e costituiti in aggiunta a quelli indicati nella tabella stessa. Gli statuti delle Universita' e degli istituti di cui alla tabella B contengono l'indicazione delle Facolta', Scuole, Corsi e Seminari che li costituiscono, in virtu' delle convenzioni per il mantenimento, di cui all'art. 3, e in relazione alle disposizioni dell'art. 20. Salvo il disposto dell'art. 26, lo statuto di ogni Universita' o Istituto determina, per ciascuna Facolta', Scuola, Corso o Seminario, le materie d'insegnamento, il loro ordine e il modo con chi debbono essere impartite. Per gl'Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria gli statuti stabiliscono quali fra gl'insegnamenti siano fondamentali e dettano le norme per le esercitazioni di laboratorio e le esercitazioni nell'azienda agraria nonche' le norme per il funzionamento degli Istituti e stazioni sperimentali e delle aziende annesse o collegate. Per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli statuti indicano, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, secondo comma, quali degli insegnamenti siano fondamentali e quali complementari e stabiliscono l'organizzazione dei corsi d'integrazione.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva