Art. 157
[1](Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).
[2]Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facolta' o Scuola nella quale le tasse siano piu' elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facolta' o Scuola cui hanno fatto passaggio. Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Universita', la differenza anzidetta e' pagata all'Universita' o Istituto ove lo studente si trasferisce.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva