Art. 157

[1](Art. 10, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

[2]Gli studenti che fanno passaggio, durante il corso degli studi, da una ad altra Facolta' o Scuola nella quale le tasse siano piu' elevate, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso dai quali sono dispensati nella Facolta' o Scuola cui hanno fatto passaggio. Ove detto passaggio avvenga contemporaneamente al trasferimento da una ad altra Universita', la differenza anzidetta e' pagata all'Universita' o Istituto ove lo studente si trasferisce.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art157 · fonte su Normattiva