Art. 152
[1](Art. 54, commi 1° a 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 12, commi 1° a 4°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Articoli 40 e 47, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
[2]L'annessa tabella H determina le tasse e le sopratasse per ciascuna Facolta'; per le Scuole speciali e di perfezionamento e per i Corsi di cui al comma terzo dell'art. 20 le tasse e sopratasse sono determinate negli statuti.
[3]Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute all'Universita' o Istituto; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e per quelli di laurea o diploma e le tasse di licenza dal biennio propedeutico sono erogate per propine ai componenti le commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Universita' o Istituto, secondo le norme che sono stabilite dal regolamento generale universitario.
[4]Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente alla Universita' o Istituto, tranne le tasse di laurea e di diploma.
[5]((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1951, N. 1551)).
[6]Non e' consentita la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, salvo il disposto degli articoli 153, 154, 155 e 156.
Testo vigente dal 27 gennaio 1952, tuttora in vigore · versione 98 su Normattiva