Art. 15

[1](Art. 12, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma 2°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 3, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).

[2]Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone del preside che lo presiede, e di regola, di tutti i professori di ruolo appartenenti alla Facolta' o Scuola. Alle adunanze concernenti determinati oggetti possono essere chiamati anche i professori di ruolo che vi abbiano insegnamenti ufficiali, appartenenti ad altra Facolta' o Scuola, Universita' o Istituto, nonche' i professori incaricati e due rappresentanti dei liberi docenti. Il Consiglio della Facolta' di farmacia si compone, di regola, del preside che lo presiede, dei professori di ruolo delle materie appartenenti esclusivamente alla Facolta' e dei professori di ruolo di materie comuni alla Facolta' di farmacia e ad altre Facolta', anche se, per l'insegnamento di tali materie nella Facolta' di farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico. Il professore di ruolo di chimica farmaceutica potra' essere aggregato alla Facolta' di scienze, quando cio' sia previsto nello statuto della Universita' interessata.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art15 · fonte su Normattiva