Art. 72

[1](Art. 4, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Quando trattisi di provvedere a posti di ruolo di Scuole speciali, il Ministro, su proposta del Comitato esecutivo della prima sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, indica da quali Facolta' o Scuole debbano essere fatte le designazioni di cui agli articoli precedenti. Con ordinanza Ministeriale e' stabilito, udito il Comitato esecutivo predetto, in quali casi i componenti di Scuole speciali debbano partecipare alle designazioni per i concorsi di altre Facolta' o Scuole. Il Ministro, su proposta del Comitato stesso, puo' chiamare a prendere parte alle designazioni di speciali concorsi anche professori di Facolta' o Scuole alle quali non appartenga il posto messo a concorso. In tal caso i detti professori procedono alle designazioni insieme con le Facolta' o Scuole a cui appartiene il posto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art72 · fonte su Normattiva