Art. 170
[1](Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
[2]I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148)).
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148)).
Testo vigente dal 9 agosto 2002, tuttora in vigore · versione 341 su Normattiva