Art. 170

[1](Art. 17, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nel Regno, salvo il caso di legge speciale.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148)).

[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 2002, N. 148)).

Testo vigente dal 9 agosto 2002, tuttora in vigore · versione 341 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art170 · fonte su Normattiva