Art. 201

[1](Articoli 100, comma 1°, 101, commi 1° e 2°, 103, 106 comma 1°, e 180 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, comma 1°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Articoli 2 e 70, comma 1°, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Lo statuto determina:

  • a)le Facolta', Scuole, Corsi e Seminari di cui si compone l'Universita' o Istituto superiore libero;
  • b)le materie d'insegnamento, il loro ordine, il modo come debbono essere impartite, il numero minimo delle materie prescritto pel conseguimento della laurea o diploma e le norme relative al riconoscimento del valore legale dei corsi liberi, ai sensi dell'art. 117, comma ultimo;
  • c)le norme relative alla nomina dei rettori e direttori e quelle relative alla composizione e rinnovazione dei Consigli d'amministrazione; le norme transitorie secondo le quali, per il primo funzionamento delle Universita' o Istituti, e' costituito il Consiglio d'amministrazione e sono nominati i rettori, i direttori e i presidi. In seno al Consiglio possono essere rappresentati gli Enti e i privati che contribuiscono al mantenimento dell'Universita' o Istituto; in ogni caso ne fa parte un rappresentante del Governo, scelto dal Ministro per l'educazione nazionale;
  • d)il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facolta' e Scuola; il numero dei posti deve essere tale da assicurare l'efficace funzionamento della Facolta' e Scuola;
  • e)il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo, e del personale qualunque categoria in servizio presso l'Universita' o Istituto. Il trattamento economico dei professori di ruolo non puo', comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella E;
  • f)lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Universita' o Istituto, esclusi i professori di ruolo;
  • g)l'ammontare delle tasse e sopratasse scolastiche, che non puo' comunque, essere inferiore a quello stabilito nella tabella H; le sopratasse debbono essere devolute ai fini di cui al comma secondo dell'art. 152 e con le modalita' ivi indicate;
  • h)il numero e le modalita' degli esami di profitto, e le modalita' dell'esame di laurea o diploma;
  • i)le lauree e i diplomi conferiti da ciascuna Facolta' o Scuola. Lo statuto deve inoltre contenere qualsiasi altra norma relativa all'ordinamento e funzionamento dell'Universita' o Istituto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art201 · fonte su Normattiva