Art. 196
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[1](Articoli 8 e 9, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).
[2]Il Presidente, d'accordo col Vice presidente, nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla. I componenti la Commissione esecutiva durano in carica un biennio e possono essere confermati. Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 14 gennaio 1938 · versione 0 su Normattiva