Art. 205
[1](Articoli 18 e 70, comma 1°, R. decreto-legge 25 agosto 1931, n. 1227).
[2]Ai professori delle Universita' e degli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 83.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva