Art. 211

[1](Art. 107, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e resi esecutivi dal presidente del detto Consiglio, salvo il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art211 · fonte su Normattiva