Art. 41

[1](Art. 10, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 4, comma quarto, della legge 3 gennaio 1929, n. 16).

[2]((Il direttore e il sostituto direttore, il capo della ragioneria e il capo dei servizi statistici degli Uffici provinciali dell'economia corporativa sono impiegati dello Stato ad ogni effetto di legge e sono posti alla esclusiva dipendenza del Ministero delle corporazioni, salvo la competenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica. Al personale indicato nel comma precedente si applicano le norme che regalano lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato secondo il gruppo ed il grado risultanti dai ruoli costituiti ai sensi dell'art. 72, salvo quanto e' disposto dall'articolo 76)).

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Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art41 · fonte su Normattiva