Art. 220

[1](Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227).

[2]Ai posti di ruolo di professori degli Istituti superiori di magistero possono essere nominati, previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, coloro che abbiano vinto il concorso per una materia, che sia parte di quella cui la nomina si riferisce. Coloro che abbiano in tal modo conseguito la nomina, saranno pero' considerati, agli effetti del trasferimento ad altri Istituti d'istruzione superiore, quali titolari della materia per cui vinsero il concorso.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art220 · fonte su Normattiva