Art. 109

[1](Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art, 16, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, comma primo, e 49 del R. decreto. 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulle dimissioni degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. I professori di ruolo, che abbiano cessato dal servizio per volontarie dimissioni, possono essere riammessi in servizio, previa proposta di una Facolta' o Scuola, entro i limiti dei posti del proprio ruolo, e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art109 · fonte su Normattiva