Art. 227

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[1](Art. 14, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 96, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

[2]Sono istituite, presso ciascuno dei tre Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma, 20 borse di studio, di annue L. 1500 ciascuna, da conferirsi con le norme che sono stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 7 maggio 1940 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art227 · fonte su Normattiva