Art. 227
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[2]Sono istituite, presso ciascuno dei tre Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma, 20 borse di studio, di annue L. 1500 ciascuna, da conferirsi con le norme che sono stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 7 maggio 1940 · versione 0 su Normattiva