Art. 321
[1](Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629).
[2]((Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori potra' provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del, Regno, abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. A tali effetti non costituira' interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV.
[3]Per l'ammissione ai suddetti concorsi per i posti di carriera amministrativa e di ragioneria sara' necessario possedere il prescritto titolo di studio)). 40
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."
Testo vigente dal 27 gennaio 1938, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva