Art. 55
[2]Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Universita', gli Istituti di istruzione superiore gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 1962, N. 1073, COME MODIFICATA DALLA L. 10 NOVEMBRE 1970, N.868)).
[4]Il materiale e gli apparecchi che, non potendo essere forniti normalmente dalle industrie nazionali, presentino rilevante interesse ai fini dello sviluppo e del rimodernamento delle attrezzature didattiche e scientifiche delle Universita' e degli Istituti universitari e che siano utilizzati esclusivamente a fini di istituto, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.
[5]Tali imposte saranno dovute nel caso in cui le Universita' e gli Istituti universitari procedano alla alienazione del materiale e degli apparecchi, salvo che l'alienazione avvenga, a titolo di permuta.
[6]Le pubblicazioni di carattere scientifico e culturale sono liberamente importabili in franchigia doganale.
Testo vigente dal 15 dicembre 1970, tuttora in vigore · versione 302 su Normattiva