Art. 189
[1](Articoli 56 e 57. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 55. R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
[2]Presso ogni Universita' e Istituto superiore e' costituita l'Opera dell'Universita' o Istituto.
[3]((Alle Opere e' riconosciuta personalita' giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio composto dal rettore dell'universita' o direttore dell'istituto superiore, che lo presiede, da un componente del Consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle Opere)).
[4]Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il direttorio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento, e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.
[5]Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento e' emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. I1 regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 28 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 81 su Normattiva