Art. 229

[1](Art. 17, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736).

[2]Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, possono essere pareggiati ai governativi, per il valore legale degli studi che vi si compiono, gli Istituti superiori di magistero mantenuti da Enti morali, che si conformino in tutto alle prescrizioni del presente T. U. e del regolamento che ne determina l'attuazione, anche quando la loro popolazione scolastica sia per statuto esclusivamente maschile ovvero esclusivamente femminile. Il pareggiamento non puo' aver per effetto alcun onere finanziario a carico dell'Erario.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art229 · fonte su Normattiva