Art. 234

[1](Art. 62, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Lo Stato corrisponde annualmente, a titolo di contributo per il loro mantenimento, L. 182.000 al Regio Istituto orientale di Napoli, L. 400.000 alla Regia Scuola, normale superiore di Pisa, L. 178.120 al Regio Istituto superiore navale di Napoli. Al mantenimento del Regio Istituto superiore navale di Napoli si provvede con convenzione tra lo Stato ed altri Enti o privati, e lo Stato vi concorre col suddetto contributo. La convenzione e' approvata ed, occorrendo, modificata per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno. La Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha un contributo annuo di L. 500.000 a carico del bilancio del Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla. Il Comitato stesso provvedera' ad integrare, in quanto possa occorrere, il bilancio dell'Accademia per raggiungere il pareggio fra le entrate e le spese.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art234 · fonte su Normattiva