Art. 151
[2]Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i rettori e direttori, udito il parere delle Facolta' e Scuole competenti. I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi. Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti ai sensi del comma secondo dell'art. 148 e conseguenti valutazioni di studi compiuti e di esami superati presso altra Universita' o Istituto, gli interessati, entro quindici giorni dalla data della notificazione del provvedimento del rettore o direttore, possono ricorrere al Ministro, che decide con provvedimento definitivo, udito il Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva