Art. 151

[1](Art. 50, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 28, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 15, R. decreto-legge 3 luglio 1930, 1176).

[2]Sulle istanze concernenti la carriera scolastica dei giovani provvedono i rettori e direttori, udito il parere delle Facolta' e Scuole competenti. I provvedimenti dei rettori e direttori sono definitivi. Nei casi di provvedimenti relativi a trasferimenti di studenti ai sensi del comma secondo dell'art. 148 e conseguenti valutazioni di studi compiuti e di esami superati presso altra Universita' o Istituto, gli interessati, entro quindici giorni dalla data della notificazione del provvedimento del rettore o direttore, possono ricorrere al Ministro, che decide con provvedimento definitivo, udito il Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art151 · fonte su Normattiva