Art. 238
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[1](Art. 60, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge 16 giugno 1932, n. 812).
[2]Il R. Istituto orientale di Napoli ha per fine:
- a)l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa, nonche' l'insegnamento delle discipline coloniali;
- b)la preparazione degli interpreti per i servizi dei Ministeri degli affari esteri e delle colonie;
- c)la preparazione e la cultura, coloniale dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attivita' nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;
- d)di contribuire, con Scuole di perfezionamento, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 1 maggio 1937 · versione 0 su Normattiva