Art. 239

[1](Art. 7, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).

[2]Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo precedente il R. Istituto orientale di Napoli potra' provvedere con speciali convenzioni, da stipularsi con Enti, stabilimenti o istituti pubblici di istruzione o con corpi scientifici, alla integrazione, allo scambio e alla istituzione di insegnamenti linguistici o di corsi di istruzione o di cultura scientifica o professionale volti al completamento o al miglioramento degli studi, che si compiono nel R. Istituto. Tali convenzioni saranno approvate per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro da cui dipende o sotto la vigilanza del quale e' posto l'Ente, lo stabilimento o l'Istituto con cui la convenzione ha luogo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art239 · fonte su Normattiva