Art. 242
[1](Art. 4, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).
[2]Il patrimonio del R. Istituto orientale di Napoli e' costituito:
- a)dai beni di qualsiasi natura gia' appartenenti all'antico Collegio dei cinesi e ad esso assegnati dalla legge 27 dicembre 1888, n. 5873, serie terza;
- b)da qualsiasi altro cespite patrimoniale che gli potra' in seguito pervenire. Il Ministro per l'educazione nazionale provvedera' direttamente alla liquidazione dei beni immobili gia' indicati nel l'articolo 6 della suddetta legge e curera' l'investimento dei capitali ricavati in rendita pubblica italiana intestata all'Istituto.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva