Art. 247
[1](Art. 9, R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603).
[2]Per gli atti e contratti del R. Istituto orientale, pei quali non trovino applicazione le disposizioni del R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, le tasse di registro, di bollo, ipotecarie e catastali sono ridotte di un quarto.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva