Art. 261
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[2]Di regola, salvo speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso gli Osservatori sono esercitate:
- a)per gli Osservatori di Milano, Napoli, Trieste e Teramo (Collurania) dai direttori di cui alla lettera a) del precedente articolo;
- b)per l'Osservatorio di Firenze (Arcetri) dal titolare della cattedra di astronomia della R. Universita' di Firenze;
- c)per gli altri Osservatori da un astronomo o da un astronomo aggiunto designato dal Ministro. Tuttavia, nelle sedi universitarie nelle quali esista la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, ove lo statuto delle rispettive Universita' preveda nell'ordinamento didattico della predetta Facolta' l'insegnamento di astronomia, la direzione dell'Osservatorio e' affidata al professore ufficiale di astronomia. A quest'ultimo non spetta per tale ufficio alcuna retribuzione.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 29 ottobre 1942 · versione 0 su Normattiva