Art. 261

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[1](Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 43, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130 - Art. 3, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29).

[2]Di regola, salvo speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso gli Osservatori sono esercitate:

  • a)per gli Osservatori di Milano, Napoli, Trieste e Teramo (Collurania) dai direttori di cui alla lettera a) del precedente articolo;
  • b)per l'Osservatorio di Firenze (Arcetri) dal titolare della cattedra di astronomia della R. Universita' di Firenze;
  • c)per gli altri Osservatori da un astronomo o da un astronomo aggiunto designato dal Ministro. Tuttavia, nelle sedi universitarie nelle quali esista la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, ove lo statuto delle rispettive Universita' preveda nell'ordinamento didattico della predetta Facolta' l'insegnamento di astronomia, la direzione dell'Osservatorio e' affidata al professore ufficiale di astronomia. A quest'ultimo non spetta per tale ufficio alcuna retribuzione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 29 ottobre 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art261 · fonte su Normattiva