Art. 27
[1](Art. 1, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
[2]Nelle citta', che sono sede di Facolta' di medicina e Chirurgia, gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera di ricoverati non superiori a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda dei bisogni dell'insegnamento. Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli Ospedali che abbiano una media giornaliera di ricoverati superiore a quella anzidetta, quando cio' sia richiesto, per le esigenze dell'insegnamento, dal Ministro dell'educazione nazionale. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le altre pubbliche istituzioni che, sotto diverso nome, adempiono ai fini dell'assistenza ospedaliera.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva