Art. 274
[2]Le autorita' accademiche e i professori delle Universita' e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle Universita' e degli Istituti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva