Art. 274

[1](Art. 13, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135).

[2]Le autorita' accademiche e i professori delle Universita' e degli Istituti superiori sono autorizzati a far uso, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni, delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni delle Universita' e degli Istituti.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art274 · fonte su Normattiva