Art. 281

[1](Art. 4, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

[2]Agli effetti dei precedenti articoli 279 e 280 coloro che, per i' servizi prestati alla dipendenza dello Stato o degli Enti, abbiano ottenuto la liquidazione della pensione o della indennita' in luogo di pensione o il rimborso delle ritenute, dovranno versare allo Stato o agli Enti le rate di pensione o l'indennita' da essi percepite ovvero la somma riscossa per rimborso di ritenute.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art281 · fonte su Normattiva