Art. 278

[1](Art. 1, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).

[2]L'art. 28 del T. U. sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' applicabile ai professori di ruolo delle Universita' e Istituti superiori di cui alla tabella B, aventi diritto a trattamento di pensione a carico del bilancio dello Stato, a condizione che gli interessati, ove intendano conseguire il trattamento di quiescenza sulla totalita' dei servizi, rimborsino allo Stato le rate di pensione eventualmente percepite per i servizi anteriori. In caso contrario essi non avranno diritto alla valutazione dei servizi relativi alla gia' conseguita pensione, ma conserveranno diritto alla medesima, quand'anche, in base ai servizi successivi, maturi in loro favore una nuova pensione. Resta fermo il disposto dell'art. 70 del T. U. citato per il caso che il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennita'.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art278 · fonte su Normattiva