Art. 50
[2]Le indennita' e lei pensioni sono pagate nella misura stabilita dal relativo provvedimento di conferimento.
[3]Salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma del presente articolo, il pagamento delle indennita' e delle pensioni ad onere ripartito viene effettuato integralmente dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, a carico dell'ultimo Istituto di previdenza presso il quale l'ufficiale giudiziario e' stato iscritto.
[4]La Direzione generale predetta esercita la rivalsa che le compete verso lo Stato e gli altri enti interessati.
[5]Nel caso di cumulo che interessi piu' Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale su citata, gli altri Istituti verseranno a quello che sostiene l'onere del pagamento le rispettive quote d'indennita' o le riserve matematiche corrispondenti alle quote di pensione relative ai servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi.
[6]Se i titolari sono cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato, il pagamento della intera indennita' o della intera pensione viene effettuato dal Ministero competente, con rivalsa delle quote che non sono a carico dello Stato verso gli enti che ne sono debitori.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti