Art. 29
[1](Art. 3, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).
[2]Gli ospedali, trasformati a norma dell'art. 27, funzioneranno per l'intero anno solare, con le norme prescritte dai regolamenti delle istituzioni cui appartengono, a loro totale carico e nei limiti di spesa dell'assistenza a cui sono tenuti. Gli istituti clinici provvederanno a loro carico al personale direttivo ed alle spese per trattamenti speciali, mettendo a disposizione del servizio ospedaliero tutti i mezzi diagnostici e terapeutici che essi possiedono, ad eccezione del personale assistente ospedaliero che sia necessario per il funzionamento dei singoli reparti.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva