Art. 291

[1](Art. 2, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837).

[2]L'insegnamento di statistica istituito presso la Scuola di statistica della R. Universita' di Roma, quando sia impartito da un professore di ruolo, e' comune agli studenti della Scuola di statistica, della Facolta' di giurisprudenza e della Facolta' di scienze politiche. Il professore di ruolo di detto insegnamento e' aggregato a tutti gli effetti alla Facolta' di giurisprudenza e a quella di scienze politiche ed e' direttore dell'Istituto di statistica, annesso alla Facolta' di scienze politiche.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art291 · fonte su Normattiva