Art. 294

[1](Art. 2, R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 2, R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116).

[2]Salvi i trasferimenti di oneri derivanti dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, restano fermi gli' obblighi imposti agli Enti dai Regi decreti 4 novembre 1926, n. 2042, e 12 gennaio 1928, n. 116, per il mantenimento, rispettivamente, del R. Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina e del R. istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art294 · fonte su Normattiva