Art. 298
[1](Art. 73, R decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]Fino a quando non sia stata stipulata e approvata, ai sensi dell'art. 234 del presente T. U., la convenzione per il mantenimento del R. Istituto superiore navale di Napoli, restano fermi gli obblighi degli Enti di cui all'art. 6 dello statuto dell'Istituto stesso, approvato con R. decreto 27 novembre 1924, n. 1999.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva