Art. 311

[1](Art. 79, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Ai professori i quali al 24 aprile 1913, data di applicazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, insegnavano a titolo pubblico e con effetti legali presso Universita' estere e siano cessati da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918, e dell'8 ottobre 1931, data di pubblicazione del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, erano incaricati di lingue straniere in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali, puo' esser fatto, su loro domanda e col parere del senato accademico e del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, il trattamento di cui all'art. 43, comma quarto, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618. Tuttavia, agli effetti degli aumenti periodici, la loro anzianita' decorrera' dal mese successivo alla data dei provvedimento.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art311 · fonte su Normattiva