Art. 314

[1](Art. 80, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Fermo restando il disposto dell'art. 134 del presente T. U. circa il limite d'eta', gli aiuti e assistenti, nominati anteriormente al 1° dicembre 1924, potranno essere mantenuti in servizio fino al 30 novembre 1934. Dal 1° dicembre 1934 essi cesseranno dal servizio, salvo che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza. La disposizione, di cui al primo comma del presente articolo, non si applica per gli aiuti e assistenti dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art314 · fonte su Normattiva