Art. 134

[1](Art. 26, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Gli aiuti e assistenti non possono esser mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art134 · fonte su Normattiva