Art. 134
[1](Art. 26, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]Gli aiuti e assistenti non possono esser mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in nessun caso possono essere mantenuti in servizio oltre il sessantesimo anno di eta'.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva