Art. 320

[1](Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. 629).

[2]I direttori e i capi di segreteria delle Regie Universita' e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano a' sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purche' non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo. Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 318 del presente T. U.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art320 · fonte su Normattiva