Art. 218
[2]L'annessa tabella D determina per ciascun Istituto il numero dei posti di ruolo dei professori. La condizione giuridica, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e la condizione economica dei professori di ruolo nei Regi istituti superiori di magistero sono parificate a quelle degli altri professori dei Regi Istituti d'istruzione superiore, appartenenti a ruoli statali. Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a Universita' o Istituti superiori Regi o liberi e viceversa.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva