Art. 218

[1](Art. 89, comma- 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Art. 22, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art 1, R. decreto 16 febbraio 1933, n. 261).

[2]L'annessa tabella D determina per ciascun Istituto il numero dei posti di ruolo dei professori. La condizione giuridica, comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e la condizione economica dei professori di ruolo nei Regi istituti superiori di magistero sono parificate a quelle degli altri professori dei Regi Istituti d'istruzione superiore, appartenenti a ruoli statali. Sono ammessi trasferimenti di professori di ruolo dall'uno all'altro degli Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati e da questi a Universita' o Istituti superiori Regi o liberi e viceversa.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art218 · fonte su Normattiva