Art. 32

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[1](Art. 7, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549).

[2]Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico. I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo famigliare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano avere assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo famigliare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933 al 19 marzo 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art32 · fonte su Normattiva