Art. 137
[1](Art. 1, legge 8 giugno 1933, n. 629).
[2]Ogni Universita' e Istituto superiore, di cui alle tabelle A e B, ha una segreteria, che comprende anche un ufficio di economato e cassa. Il personale addetto alla segreteria e' a carico dell'Universita' o Istituto ed e' distinto in tre gruppi:
- a)amministrativo;
- b)di ragioneria;
- c)di ordine. I ruoli organici, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti dal regolamento interno, di cui all'art. 44 del presente T. U. Il trattamento economico non puo' essere superiore a quello stabilito per i corrispondenti gruppi dei ruoli dell'Amministrazione statale sino al grado nono incluso.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva